Regolamento

Gli utenti che utilizzano i servizi offerti da T'Accompagno A.P.S. dichiarano di conoscere ed accettare il presenteRegolamento e Statuto.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Servizio o Accompagno: servizio di accompagnamento ai sensi dell'art. 2 dello Statuto pianificabile efruibile tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica, delle applicazioni e degli strumenti messi a disposizioneda T'Accompagno A.P.S ove previsto e richiesto, con l'ausilio di un sistema di tracciabilità durante gliaccompagnamenti.

2. Gestore del servizio: T'Accompagno A.P.S., C.F.: 96484080583, con sede legale in Viale Tiziano, 108Roma, legale rappresentante p.t. dott.ssa Priscilla Caleffi.

3. Associato: la persona fisica o giuridica come definita dall'art. 4 dello Statuto che accede ai serviziproposti da T'Accompagno A.P.S. richiedendo e/o prenotando, per sé o per terzi, l'utilizzo del Servizio.

4. Accompagnato: la persona fisica che usufruisce del servizio di accompagnamento.

5. Accompagnatore o Care-Assistant: la persona fisica che per conto di T'Accompagno A.P.S.accompagna l'Accompagnato dal punto di pick-up al punto di drop-off specificato in fase di prenotazione.

6. Punto di pick-up: punto di partenza dell'accompagnamento, da cui l'accompagnato viene preso incarico dal Care-Assistant.

7. Punto di drop-off: punto di arrivo dell'accompagnamento, è la destinazione in cui l'accompagnatoviene condotto dal Care-Assistant.

8. Crediti: credito a disposizione dell'Associato per l'utilizzo del servizio, acquistato tramite la piattaformatecnologica, le applicazioni e gli strumenti messi a disposizione T'Accompagno con le modalità previste dalsuccessivo Art. 7.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, unitamente al materiale informativo disponibile sul sito webwww.taccompagno.it e alle norme di legge e di comportamento ove non espressamente derogate, i termini e lecondizioni di uso e fruizione dei servizi prestati da T'Accompagno A.P.S.

2. T'Accompagno A.P.S. si riserva la facoltà di rivedere e/o aggiornare il presente Regolamento inqualsiasi momento, attraverso la pubblicazione sul sito della nuova versione riveduta e notificata in App dellevariazioni deliberate dal ConsiglioDirettivo.

Art 3 - Associarsi all'A.P.S.

1. Per utilizzare il servizio bisogna essere associati. Per associarsi è necessario registrarsi sullapiattaforma tecnologica, mediante applicazione mobile, messa a disposizione inserendo un indirizzo e-mailpersonale ed una password, caricando i propri dati compreso una foto fronte/retro di un documento di identitàvalido. Con la registrazione e con la creazione di un account si fa richiesta formale di ammissioneall'associazione e si autorizza T'Accompagno A.P.S. a raccogliere, archiviare, conservare ed utilizzare i datipersonali in conformità con la normativa sulla privacy presente all'interno dell'applicazione mobile e sul sito webwww.taccompagno.it. Con l'accettazione del presente Regolamento, e la relativa conferma attraverso il click sullink della mail di conferma richiesta, l'associato dichiara che i propri dati personali sono aggiornati, corretti everitieri.L'Associato si impegna, inoltre, ad aggiornare tempestivamente i dati registrati, affinché questi sianocostantemente aggiornati, completi e veritieri. Una volta creato l'account ed eseguito l'accesso è possibilericaricare il proprio credito (sezione Crediti dell'App mobile) e prenotare un accompagnamento, semplicementeinserendonome e cognome dell'accompagnato, età, sesso, punto di pick-up e di drop-off, data ed orariodesiderati ed infine accettando la delega di trasporto minori nel caso di accompagnato minorenne.

2. L'eventuale rinuncia dell'associato alla possibilità di fruire dei servizi offerti dall'associazione deveessere comunicata mediante invio di una mail al seguente indirizzo PEC taccompagno@legalmail.it

Art. 4 - Tipologie di servizi erogati da T'Accompagno e modalità di fruizione

1. Il servizio messo a disposizione da T'Accompagno consente di poter programmare accompagnamentiin ambito urbano al fine di soddisfare il bisogno di mobilità degli associati, con specifico target le categorie nonautonome quali bambini, ragazzi ed anziani.

2. In particolare, attraverso l'applicazione mobile messa a disposizione da T'Accompagno si possonoprogrammare accompagnamenti personalizzati, con punti di pick-up e drop-off indicati dagli associati e secondoorari stabiliti di volta in volta dagli stessi, usufruendo anche di servizi "porta a porta" ed eventuale tracciabilitàvia app mobile dell'accompagnato durante il servizio reso da T'Accompagno nonché l'attivazione di videochiamate tra l'associato ed il caro Accompagnato.

3. Gli accompagnamenti consistono nel condurre l'Accompagnato dal punto di pick-up al punto di drop-offdesiderato. Una volta raggiunta la destinazione, l'accompagnatore lascia l'Accompagnato e non resta a suadisposizione. Nel caso di accompagnato minore, il care-assistant si farà lasciare gli estremi dell'adulto cheprende in custodia il minore, farà una foto al documento e solo dopo lo lascerà. L'accompagnamento si intendeda punto di pick up a punto di drop-off.

4. La prenotazione del servizio tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Associazione di normaavviene da parte dell'Associato per un altro soggetto, l'accompagnato, identificato tramite nome, cognome età esesso in fase di prenotazione del servizio.

Art. 5 - Prenotazione del Servizio

1. La prenotazione del Servizio avviene mediante:

  • Utilizzo dell'applicazione mobile "T'Accompagno", disponibile per download gratuito su AppStore esu GooglePlay.
  • Telefonando alla Segreteria Associazione, chiamando il numero presente sull'app mobile, nel casotramite la stessa app mobile non si trovi uno slot orario libero.

2. Il Gestore del Servizio non assume alcuna responsabilità per prenotazioni inoltrate con modalitàdifferenti da quelle indicate al comma 1 che precede.

3. Nella sezione dell'app mobile "Accompagni" è possibile visualizzare in qualsiasi momento lo stato dellapropria prenotazione. Il servizio si intende prenotato esclusivamente al momento della ricezione della confermavia app e/o via email da parte del Gestore del servizio.

4. In caso di "Accompagno Confermato", l'Associato potrà visualizzare l'orario e il punto di pick-up el'Accompagnatore assegnato.

5. In caso di "Accompagno in Attesa di Conferma" o "Accompagno Rifiutato", lo stesso si intende nonconfermato per indisponibilità del Servizio all'orario indicato dall'Associato, dovuta alla presenza di altriaccompagnamenti già confermati. L'Associato potrà inserire manualmente un orario alternativo o utilizzare lafunzione "Valuta le alternative" o contattando il numero della Segreteria Associazione presente sull'App mobile.

6. Al momento della prenotazione per via telefonica verrà comunicato all'Associato lo statodell'Accompagno (confermato o in attesa). Nel caso di Accompagno "in attesa" verrà proposto all'Associato unorario alternativo.

7. T'Accompagno non è in alcun caso responsabile dell'eventuale indisponibilità del servizio all'orariorichiesto dall'Associato, dovuto alla presenza di altre prenotazioni già precedentemente confermate ad altriAssociati. Nel caso di Accompagno "in attesa" e dunque non confermato per indisponibilità del Servizio all'orariorichiesto dall'Associato, quest'ultimo non avrà alcun addebito.

8. Si utilizzano le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo per il servizio diprenotazione di uno o più Accompagni.

Art. 6 - Costi del Servizio

1. Le Condizioni Economiche del servizio di accompagnamento offerto sono puntualmente indicate nell'app mobile nella sezione "Crediti".

2. I Costi del Servizio includono:

  • L'accompagnamento da punto di pick-up a punto di drop-off;
  • il servizio di videochiamata tramite tablet a bordo;
  • la tracciabilità via GPS;
  • la copertura assicurativa con copertura terzi trasportati qualora il servizio sia reso con l'uso diautovetture, e responsabilità civile verso terzi con i massimali di legge.

3. I Costi del Servizio non comprendono servizi addizionali ed accessori quali a titolo esemplificativo iparcheggi.

4. I pacchetti di accompagnamenti di T'Accompagno non sono nominativi quanto a soggetti accompagnatie hanno una validità di 12 mesi dall'acquisto.

5. L'acquisto del singolo accompagnamento o di un pacchetto da parte dell'Associato non garantisce ladisponibilità del Servizio nella data ed all'orario richiesto.

6. T'Accompagno A.P.S., per mezzo del proprio Consiglio Direttivo, si riserva la facoltà di rivedere e/oaggiornare le Condizioni Economiche del servizio in qualsiasi momento, attraverso la pubblicazione sul sitodella nuova versione riveduta e notifica in App delle variazioni effettuate.

Art. 7 - Pagamento

1. Il pagamento è effettuato tramite l'applicazione mobile sia per il singolo accompagno che per pacchettidi accompagni e avviene acquistando crediti in via anticipata, nella sezione Crediti/Acquisto Crediti dell'Appmobile, attraverso una delle seguenti modalità:

  • carta di credito;
  • carte prepagate.

Art. 8 - Mancata disponibilità del Servizio

1. In sede di prenotazione (via app o telefonica) il Gestore del Servizio non assume alcuna responsabilitàper l'eventuale indisponibilità del Servizio all'orario richiesto.

2. In caso di Accompagno precedentemente confermato in sede di prenotazione e contestuale addebitodell'importo dello stesso, resta inteso che qualora il servizio non dovesse essere più disponibile nella data e/oall'orario già confermato il Gestore ne darà comunicazione all'Associato nel termine massimo di 12 ore primadell'orario di pick up previsto, provvedendo alla restituzione del credito reintegrandolo nella sezione Creditidell'account dell'Associato sull'app mobile.

Art. 9 - Richiesta di disdetta e/o modifica del Servizio confermato

1. La disdetta del Servizio prenotato da parte dell'Associato in una delle modalità previste all'art. 4.1, puòavvenire in qualsiasi momento prima dell'orario di prenotazione attraverso il tasto "Gestisci Accompagno". Incaso di annullamento dell'Accompagno entro il termine di 6 (sei) ore dall'orario di Pick-Up, l'Associato ha dirittoal rimborso del credito.

2. Le variazioni al Servizio (come definito in sede di prenotazione), dovranno essere comunicatetempestivamente al Gestore del Servizio ed il rimborso sarà previsto solo se modifiche e cancellazioniavvengono entro le 6 (sei) ore antecedenti l'orario prenotato per l'inizio dell'Accompagno.

3. In nessun caso potranno essere accettate modifiche al piano di Accompagno, come prenotato, durantel'esecuzione dello stesso.

Art. 10 - Ritardi

1. Nell'ipotesi in cui l'orario di Pick-Up di un Accompagno prenotato abbia un ritardo – non imputabile acause di forza maggiore – superiore ai 30 minuti, l'Associato avrà diritto al rimborso del credito relativo.

2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data incui era previsto il pick-up e deve riportare il nominativo dell'Accompagnato e dell'Associato.

3. La domanda può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo contatti presente sul sito webwww.taccompagno.it o inviando una mail completa dei dati di cui al precedente comma 2 all'indirizzoinfo@taccompagno.it.

4. Il rimborso verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda reintegrando ilcredito nella sezione Crediti dell'app mobile sull'account dell'Associato.

Norme e condizioni dei servizi di accompagnamento con l'uso di autovetture

Art. 11 - Posti veicolo e bagagli

1. I servizi di accompagnamento fruibili attraverso T'Accompagno possono prevedere l'impiego diautovetture, tali Accompagni sono svolti utilizzando veicoli in regola con le nuove disposizioni relative all'usodelle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli, previste dall'art. 172 del Codicedella Strada, in attuazione delle disposizioni comunitarie.

2. I veicoli hanno un minimo di n. 4 (quattro) posti e un massimo di n. 8 (otto) posti oltre il care-assistant,sono dotati di cinture di sicurezza ed è fatto obbligo per i passeggeri (Accompagnati ed Accompagnatore) diallacciarle.

3. I minori sono ammessi sui mezzi di trasporto prenotati tramite T'Accompagno solo a seguito di rilasciodi autorizzazione da parte dei genitori o tutori, secondo il fac-simile pubblicato sul sito web www.taccompagno.ite di obbligatoria visione e accettazione in ogni modulo di prenotazione sull'app mobile.

4. È fatto divieto di portare, a bordo del veicolo, bagagli che ostruiscano le vie di uscita; sono ammessepiccole borse, come ad esempio zaini scolastici, borse sportive o buste di acquisti, i quali possono trovare postoanche nel vano portabagagli del veicolo.

5. Il Gestore del servizio non si assume nessuna responsabilità per il servizio di trasporto del bagaglioanche in relazione alla perdita o all'avaria dello stesso.

Art. 12 - Responsabilità dell'Accompagnato

1. Nell'utilizzare i servizi di accompagnamento prenotabili mediante la piattaforma e gli strumenti gestitida T'Accompagno, gli Accompagnati devono osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autoritàcompetenti nell'interesse della sicurezza propria e dei terzi e della regolarità dell'esercizio del servizio di cuifruiscono. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo al passeggero Accompagnato di:

  • osservare le prescrizioni, le avvertenze ed inviti del Care-Assistant. In particolare, è fatto obbligo diadempiere all'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza quando sono seduti ed il veicolo è inmovimento;
  • non sporgersi dai finestrini;
  • rispettare la pulizia del veicolo e delle attrezzature ivi presenti;
  • usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, sulla propria sicurezza edincolumità, delle persone con lui nel veicolo e dei bagagli che siano sotto la sua custodia.

In ogni caso, a bordo del veicolo è vietato:

  • fumare;
  • occupare più di un posto a sedere;
  • depositare i bagagli all'interno del veicolo, sostare in piedi durante la marcia del veicolo;

2. L'Accompagnato è l'unico responsabile della custodia di tutti gli oggetti da questi trasportati sul veicolo,ma nel caso questi sia minore, la responsabilità è dell'Associato che ha effettuato la prenotazione.

3. Resta comunque esclusa ogni responsabilità del Gestore del Servizio per qualunque fatto e/o dannoavvenuto durante il tragitto o comunque connesso allo svolgimento dei servizi di accompagnamento prenotati.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

1. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, legittimerà il Consiglio Direttivoall'esclusione dell'Associato.

Norme sull'uso del sito www.taccompagno.it

Art. 14 - Diritti di proprietà

1. Il Gestore del servizio detiene o è licenziatario dei diritti di proprietà intellettuali relativi al sito e almateriale in esso presente. Fatte salve le eccezioni che seguono, tutti questi diritti di proprietà sono riservati. Èpossibile visualizzare, scaricare e stampare le pagine o i files dal sito web per uso personale, fatte salve lelimitazioni di cui qui di seguito e altrove in questi termini e condizioni. L'Associato non deve, a titoloesemplificativo e non esaustivo:

  • ripubblicare materiale presente sul sito;
  • riprodurre o sfruttare il materiale presente sul sito per fini commerciali;
  • modificare il materiale presente sul sito;
  • rimuovere o modificare qualsiasi marchio commerciale, copyright o altri segni distintivi da qualsiasistrumento o bene gestito da T'Accompagno.

Art. 15 - Condotte ed usi vietati

1. L'Associato si obbliga ad utilizzare la piattaforma e gli strumenti messi a disposizione da T'Accompagnosolo per gli scopi connessi al Servizio e si impegna a non utilizzare il sito per scopi diversi da quelli contemplatinell'oggetto dell'Associazione ed esplicitati nel Regolamento.

2. L'Associato si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • a non condividere password con altri Utenti;
  • a non accedere all'account di altro Utente;
  • a non travisare la fonte, l'identità o il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso il sito;
  • a non caricare materiale (virus) dannoso per i sistemi informatici o dati di T'Accompagno o degli Utentidel sito;
  • a non caricare materiale protetto da copyright che non è il proprio o che non si ha il diritto di distribuire,visualizzare e/o rendere disponibile agli altri;
  • a non caricare o inviare materiale pornografico, minaccioso, razzista o etnicamente offensivo,diffamatorio, o comunque con contenuti non appropriati.

Art. 16 - Limitazioni di responsabilità

1. L'Associato prende atto e accetta che il Gestore del servizio, per l'erogazione dei servizi tramitel'utilizzo della piattaforma tecnologica, delle applicazioni e degli strumenti messi a disposizione, si avvale di retidi comunicazione elettronica, di software di terze parti e di sistemi di posta elettronica forniti da terzi operatori ditelecomunicazione e non è responsabile dell'interruzione o del malfunzionamento degli stessi. La disponibilitàdel servizio può essere soggetta a limitazioni o interruzioni per esigenze tecniche, anche senza preavviso. Iservizi forniti dal Gestore del Servizio sulla rete internet si intendono erogati senza alcuna garanzia, esplicita oimplicita, di buon funzionamento o di idoneità per scopi determinati. Pertanto, il Gestore non risponderà deidanni cagionati dal ritardo, dal difettoso funzionamento o dalla inaccessibilità, sospensione e/o interruzione deiservizi web o di comunicazione elettronica, nonché dalla perdita e dall'alterazione delle pagine web o dei datiimmessi dagli utenti.

2. Il Gestore del servizio declina, inoltre, ogni responsabilità relativa a danni causati da virus informatici,files danneggiati, errori, omissioni, funzionamento delle reti di comunicazione elettronica o dei sistemi di postaelettronica, incompatibilità software o hardware, accessi abusivi, alterazioni o cancellazioni dei dati e non potràessere tenuta verso l'Utente, verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi allo stesso e/o verso i terzi,al risarcimento per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di tali eventi.

Art. 17 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle disposizionidel codice civile.

Art. 18 - Riservatezza

1. Qualsiasi informazione trasmessa dall'Associato sarà oggetto della massima riservatezza.

2. Il Gestore del Servizio non potrà, senza il previo consenso scritto dell'Associato, divulgarepubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni, fatta eccezione per i collaboratori autorizzati o isubfornitori autorizzati, il cui intervento operativo o consultivo renda necessaria la conoscenza di taliinformazioni.

3. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso il Gestore del Servizio sia obbligato perlegge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominioindipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte del Gestore del Servizio.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. Il Gestore del Servizio si conforma rigorosamente all'Informativa sul Trattamento dei Dati redatta aisensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed assicura che ai sensi dellapredetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l'esecuzione dei servizi saràimprontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. La Privacy Policy èconsultabile direttamente sull'applicazione mobile nella sezione "Termini e Condizioni" o sul sito webwww.taccompagno.it.

2. L'Associato prende atto che il Gestore del Servizio detentore o licenziatario del sito web edell'applicazione mobile, può identificare l'Associato stesso nel momento della connessione mediante il codiceidentificativo allo stesso attribuito e che le informazioni relative all'accesso alla piattaforma sono contenute nelregistro elettronico del funzionamento (il Log), compilato e custodito a cura del Gestore del Servizio, detentore olicenziatario dei diritti di proprietà del sito e dell'App mobile.

3. Il contenuto del Log è strettamente riservato e potrà essere reso in forma intelligibile ed esibito solo surichiesta delle Autorità competenti.

Art. 20 - Foro competente

1. Qualunque controversia inerente alla interpretazione o esecuzione del presente regolamento ocomunque connessa all'uso della piattaforma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 106 del 6 giugno 2016 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successivemodificazioni ed integrazioni, una Associazione diPromozione Sociale denominata: "T'ACCOMPAGNO-APS", con sedelegale nel Comune di ROMA (RM), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività diinteresse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni,prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate a:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successivemodificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno2016, n. 112,e successive modificazioni;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta ericiclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dicui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico eformativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti e degli utenti delle attività diinteresse generale di cui al presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiutoreciproco, di cui al presente statuto.

L'associazione, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere degli associati e dei concittadini,istituisce e gestisce il nuovo servizio di accompagnamento sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità dellefasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai bambini e agli anziani, per favorire la nascita di una retesolidale che permetta una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione. Il servizio è teso a colmare ledistanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà oltre che a facilitare i rapporti interpersonali e lapartecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani, residenti nel territorio Comunale e non, colpiti da limitazionidell'autonomia fisica e degli impegni famigliari quotidiani e cogenti, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento. T'ACCOMPAGNO APSpropone un servizio di accompagnamento con trasporto destinato alle persone anziane e ai bambini, che hanno bisognodi un servizio qualificato e professionale, che necessitano di un aiuto fornito anche tramite operatori qualificati. Vienegarantita la totale assistenza durante il servizio espletato a partire dalla discesa della propria abitazione. In particolare,per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Realizzare un servizio di accompagnamento rivolto a bambini e anziani;

2. Organizzare lo svolgimento di tali spostamenti con mezzi green (ecologici ed ecosostenibili);

3. Proporre collaborazioni con istituti scolastici, associazioni sportive e artistiche e di promozione sociale con altrerealtà dei diversi territori per creare un network di cooperazione nazionale;

4. Promuovere una mobilità cittadina sostenibile;

5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto dellanormativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta oindiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai lorofamiliari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personalidei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anchericorrendo ai propri associati,nei limiti previstidalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dalConsiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nelrispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa albilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento difinalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,da:

1) quote e contributi degli associati;

2) eredità, donazione e legati;

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati alsostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivitàeconomiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate alraggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste,sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utilied avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori edagli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale delrapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai finidel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essererimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altrorapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Altermine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazionedell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazionedell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senzascopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse allanecessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, nondeve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione ècomunicata all'interessato via mail o attraverso messaggistica telefonica entro 60 giorni ed annotata nel libro degliassociati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avràversato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta tramite mail da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicitaaccettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organidell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delprovvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere chel'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesamedella propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessadovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà esserepresentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal sollecito;
  • per esclusione:
  1. in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  2. in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioniadottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta tramite mail all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devonoessere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronunciasull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intendesospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo ilcaso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle caricheassociative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai finiprevisti nel presente statuto;
  • essere informati sull'attività associativa;
  • esaminare i libri sociali.

I soci sono obbligati a:

  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore dellacomunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, edesclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate perl'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono inogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altrorapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea generale dei soci;
  • l'Organo di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l'Organo di Controllo.
  • il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispettodella massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie estraordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi ditelecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato cheinterviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea generale dei soci obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti;all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno7 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sitodell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilitiper la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione delbilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consigliodirettivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza dientrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno lametà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea èvalidamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orariodi convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degliassociati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 13 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto divoto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti;in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione nonvenisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dallaseconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numerodei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno trequarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calceall'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelleche riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con votosegreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio e discusso ed approvatodall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta datre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidatialle elezioni.

Art. 14 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina i compensi nel rispetto dei limiti fissati dall'art.8 c.3 e dall'art. 16 D.Lgs 117/2017;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loroconfronti;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissioneda parte del Consiglio Direttivo;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consigliodirettivo;
  • fissa, su proposta del consiglio, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardativersamenti;
  • approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
  • discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine delgiorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto sociale;
  • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 24;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assembleadei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per indeterminati mandaticonsecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambidal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Ai componenti del consiglio direttivo può essere riconosciuto un compenso quantificato dall'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente evicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare ledeliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assembleadegli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativail Consiglio direttivopuòprovvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associatiimmediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di unnuovo Consiglio.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
  • convoca l'assemblea;
  • predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
  • predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
  • dà esecuzione alle delibere assembleari;
  • predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità esecondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  • dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del ConsiglioDirettivo;
  • procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza deirequisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
  • delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private cheinteressano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irroga le sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per mail o tramite messaggistica, almeno 5giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presentitutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente,lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. In caso di urgenza laconvocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del terminesopraddetto.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti glieffetti valore di riunioni del Consiglio, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbalealla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedutedalPresidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazionesia composto da 3 componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il votofavorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio vengono redatte con un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Iconsiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno econveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni personeparticolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studionominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche aterzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presiedutol'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci,stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione concriteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consigliodirettivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni ilConsiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, neassume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale omonocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoicomponenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed unosupplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degliesiti del monitoraggio svolto.
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avutoparticolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7(raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propricomponenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a talfine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i nonassociati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritturecontabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee,senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti conatto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e dieventuali altri organi associativi;
  • il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e neilimiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci,oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondoequità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra leparti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente delTribunale di Bologna.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civileverso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'UfficioRegionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verràistituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assembleastraordinaria dei soci.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggevigenti in materia.

Art. 26 - Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione disuccessivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente ilmedesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativisaranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersicessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Per essere vicino ai tuoi cari...

...Anche quando non puoi!